Statuto della società Centro Sportivo San Filippo S.p.A.

Società controllate dal comune

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione

"CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A."

1.2 La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C..

ART. 2 - OGGETTO

2.1 La Società è un ente strumentale del Comune di Brescia e contribuisce al perseguimento delle sue finalità istituzionali nel campo dello sport e della pratica sportiva. Essa ha per oggetto: la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti e di quelli ad essa affidati da soggetti terzi, anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi, favorendo l'accesso alla pratica sportiva e alla pratica dello sport, garantendo altresì la soddisfazione dei bisogni espressi in tale settore dalla comunità degli utenti mediante lo svolgimento di compiti di servizio pubblico.

2.2 Potrà inoltre svolgere e promuovere senza scopo di lucro, ogni attività sportiva ed ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport.

2.3 Per il raggiungimento del proprio scopo la società potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gestione diretta o anche mediante affitto di ristoranti, bar, spacci, come potrà altresì realizzare, organizzare, gestire, affittare istituti di medicina dello sport.

2.4 Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 77/1983, 1/1991 e dal D.L. 143/1991 convertito nella Legge 5 luglio 1991 n° 197, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

2.5 La società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia. Detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra ente e società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che l'ente esercita su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta percento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

ART. 3 – CONTROLLO ANALOGO

3.1 Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del C.C., la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio pubblico che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

3.2 Il controllo analogo è esercitato dal socio pubblico ed è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, ispirato ai seguenti criteri fondamentali:

a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;

b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria, secondo i tempi che saranno definiti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione degli obiettivi sopraddetti;

c) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

3.3 I rapporti tra la società ed il socio pubblico per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale.

ART. 4 - SEDE

3.1 La società ha sede in Brescia.

3.2 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.

ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

4.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.

ART. 6 - DURATA

6.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

7.1 Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 (seimilioniseicentosessantanovemilacentonove virgola zero otto) ed è diviso in n.1.292.463 (unmilioneduecentonovantaduemilaquattrocentosessantatre) azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) cadauna ai sensi di legge.

7.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

7.3 Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Brescia che è, quindi, socio unico della società, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.1..

ART. 8 – VINCOLO AL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

8.1 E' escluso in ogni caso il trasferimento di quote anche minoritarie del capitale sociale a soggetti diversi da enti pubblici.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

9.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea,

- il Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico,

- il Collegio Sindacale e il Revisore,

- ogni altro organo, che la società decidesse di adottare espressamente previsto dalle norme generali in tema di società.

9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

9.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ART. 10 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;

- nominare e revocare gli amministratori;

- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o società di revisione nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi forniti dagli enti pubblici soci;

- approvare gli atti di indirizzo con i quali le Amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

10.2 L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Tenuto conto della natura della Società l'assemblea ordinaria approva preventivamente, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti:

- il budget di esercizio;

- i piani degli investimenti.

10.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

- l'acquisto ed alienazione di partecipazioni, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni;

- le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;

- la quotazione della società.

10.4 Le decisioni dell'Assemblea devono essere adottate mediante deliberazione.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1  L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Provincia di Brescia, dall'Organo Ammnistrativo, con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata AR o PEC, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicato al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi sia l'approvazione del bilancio o per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

11.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma del C.C.

11.4 L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda dal socio, il quale deve indicare nella stessa gli argomenti da trattare.

11.5 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.6 Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione non risultasse regolarmente costituita.

ART. 12 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il Presidente tra i membri dell'organo amministrativo.

12.2 Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

12.3 Il Presidente della seduta propone all'Assemblea la nomina di un Segretario che lo assiste.

12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

12.5 Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società.

12.6 La rappresentanza può essere conferita a membri della Giunta o del Consiglio, nonché a dipendenti del Comune di Brescia.

ART. 13 – VERBALE DELL'ASSEMBLEA

13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal notaio.

13.2 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

13.3 Il verbale relativo alle delibere Assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da notaio.

13.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 14 – ORGANO AMMINISTRATIVO

14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la parità di genere.

14.2 Gli amministratori vengono eletti dall'Assemblea, nei limiti di cui al precedente comma.

14.3 Gli amministratori durano in carica un triennio, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.4 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio unico Comune di Brescia la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.

ART. 15 - DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni e per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e devesi tosto convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

ART. 16 – PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e uno solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

ART. 17 – RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 18 – VOTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

18.2 Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

ART. 19 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

19.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il potere.

19.3 Non possono essere attribuite ai delegati le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio corredati da piano programma annuale;

- la politica generale degli investimenti;

- l'assunzione di finanziamenti;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;

- la concessione di garanzie in favore di terzi.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere al socio il bilancio d'esercizio e ogni altro documento richiesto dal socio e previsto dal presente Statuto.

19.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono inviare al socio Comune di Brescia una relazione annuale sul proprio operato e sul finanziamento della Società.

ART. 20 – COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, all'Amministratore Unico ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe, è attribuita la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

20.2 Ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9.3 del presente statuto, l'Assemblea determina all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico, una somma complessiva annuale per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà poi, nella prima riunione successiva, a ripartire tale somma al proprio interno.

ART. 21 – COLLEGIO SINDACALE

21.1 La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati a sensi di legge.

21.2 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

21.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

21.5 Ai sindaci compete, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 22 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

22.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea che effettua la nomina, su proposta motivata dell'organo di controllo.

22.2 Il compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE

23.1  Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio con il conto economico, a norma di legge.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

24.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 25 - CONTROVERSIE

25.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed il socio è competente il Foro di Brescia.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

26.1  Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società per azioni.

F.TO GIORGIO LAMBERTI

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto

22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 2 D.

Lgs. 7 marzo 2005 n.82.

 
 
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